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Legale

Nuove regole (più stringenti) per gli scioperi nella logistica

L’inserimento della categoria fra i servizi pubblici essenziali da parte della Commissione di garanzia comprimerà la possibilità di proclamazioni improvvise

di REDAZIONE AIR CARGO ITALY
17 Marzo 2026
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Usb Mle sciopero

Scioperare nel settore della logistica diventerà più difficile.

Lo stabilisce una delibera appena adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. “Le azioni di sciopero riguardanti il settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge 146/1990, allo stesso modo in cui lo sono quelle che riguardano in maniera diretta e specifica l’attività di trasporto merci su gomma” si legge nella delibera.

Il ragionamento si basa su un’estensione interpretativa del termine “approvvigionamento” usato dalla legge sui servizi rientranti fra gli essenziali, a riguardo dello “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità”, che per la Commissione non è più da limitarsi al solo trasporto, bensì alle attività “che sono abitualmente ricondotte entro il campo semantico del termine logistica”.

Pertanto d’ora innanzi le proclamazioni di sciopero nel settore della logistica dovranno “avvenire nel rispetto dell’art. 2, commi 1 e 2, l. 146/1990, e cioè osservando il termine di preavviso, indicando le motivazioni, la durata e le modalità di attuazione dell’astensione collettiva, nonché esperendo previamente le procedure di raffreddamento e conciliazione”. Nel caso di astensione a livello aziendale, inoltre, tale interpretazione restrittiva coinvolgerà tutte le attività dell’azienda che movimenti anche beni essenziali, non solo quelle relative ai beni essenziali. Analogamente l’applicazione non potrà essere “elusa dai soggetti proclamanti, frazionando il servizio ed escludendo dall’astensione le prestazioni da loro unilateralmente ritenute indispensabili. Ciò fatta salva l’ipotesi in cui il servizio sia limitato a parti nettamente distinte e autonome sul piano strutturale e funzionale e la qualifica di servizio essenziale riguardi solo alcune di esse”.

Analogamente “la proclamazione dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 2, comma 1, l. 146/1990, quando l’astensione collettiva riguardi non singole aziende, ma l’intero settore della logistica, poiché in tale ipotesi, per definizione, l’azione di sciopero non potrà che riguardare anche la movimentazione dei beni essenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990, con conseguente attrazione nel campo di applicazione della l. 146/1990”.

Quanto ai servizi minimi da garantirsi durante gli scioperi proclamati secondo la 146, per analogia col trasporto su gomma dovranno essere garantiti i servizi logistici relativi a “trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile di riscaldamento”; “raccolta e distribuzione del latte”; “trasporto di animali vivi”; “trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura”; “trasporto di prodotti alimentari di prima necessità”.

“Positivo” l’accoglimento di Confetra: “Per il presidente Confetra Carlo De Ruvo “la delibera della Commissione rappresenta un punto di equilibrio tra la tutelada un lato, dell’esercizio del diritto di sciopero e l’esigenza, dall’altro lato, di non penalizzare un servizio pubblico essenziale per la collettività”.

Contrari invece i sindacati confederali. “Con forza ribadiamo la nostra contrarietà alla decisione della commissione di garanzia sullo sciopero di sottoporre tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore della logistica e del trasporto delle merci alla regolamentazione della legge 146” dichiarano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Ciò ribalta completamente – sottolineano – quanto già formulato nei quasi 30 anni di attività sull’applicazione della legge 146 all’intero settore dei trasporti e travalica completamente i principi della legge che ha come obiettivo il bilanciamento dei diritti costituzionali dei cittadini in settori come la sanità, l’istruzione, la mobilità con il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione”.

“Come sindacati confederali – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – abbiamo sempre usato lo strumento dello sciopero con una grande attenzione e solo quando non vi era alternativa a un percorso negoziale che potesse risolvere le problematiche messe al centro delle vertenze”.

“Chiediamo – affermano infine le tre organizzazioni sindacali – che sia ripristinato quanto già oggi disciplinato nel ccnl e per questo abbiamo inviato una specifica richiesta d’incontro alla commissione ed anche a tutti i gruppi parlamentari per denunciare quanto accaduto. In assenza di un esito positivo rispetto alle nostre richieste metteremo in campo ogni azione di contrasto all’orientamento della commissione anche attraverso la mobilitazione delle lavoratrici e lavoratori del settore”.

In relazione alle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali confederali sulla recente delibera della Commissione di Garanzia in materia di sciopero nel settore della logistica, Fedit (Federazione dei Trasportatori) “ritiene necessario riportare il confronto su un piano di equilibrio e responsabilità. Il diritto di sciopero – dichoara l’associazione datoriale – è un diritto sacro e costituzionalmente garantito. Proprio per questo deve essere esercitato nel rispetto delle regole e degli altri diritti fondamentali, a partire da quelli dei cittadini e dei lavoratori coinvolti nella continuità dei servizi essenziali. Il settore della logistica rappresenta un’infrastruttura strategica per il Paese, indispensabile per l’approvvigionamento di beni essenziali e per il funzionamento dell’intero sistema economico. Ogni intervento che riguarda questo ambito deve tenere conto della sua centralità e della necessità di garantire equilibrio tra diritti. In questo quadro, le forme di conflitto che si traducono in blocchi e picchetti producono effetti dannosi per tutti. Interrompono la circolazione delle merci, mettono in difficoltà le imprese e finiscono per compromettere gli stessi posti di lavoro che si intendono tutelare”.

Fedit riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali confederali e la loro funzione nella rappresentanza dei lavoratori, ma ritiene che il sistema di regole previsto dalla legge 146/1990 costituisca un presidio essenziale per garantire un corretto bilanciamento tra il diritto di sciopero e la tutela dell’interesse generale.

A.M.

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