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La vittoria legale di Italsempione e Ricarbus contro le sanzioni della Dogana spiegata nella sentenza

Il contenzioso presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia per cui Alsea e Confetra hanno esultato e dove la Dogana è uscita invece sconfitta riguarda un caso che segna un precedente molto importante per la categoria in materia di sanzioni imposte dall’Agenzia. La sentenza di appello n.2129, pronunciata a metà marzo ma depositata solo alcuni […]

di Nicola Capuzzo
23 Maggio 2018
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Agenzia-delle-Dogane

Il contenzioso presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia per cui Alsea e Confetra hanno esultato e dove la Dogana è uscita invece sconfitta riguarda un caso che segna un precedente molto importante per la categoria in materia di sanzioni imposte dall’Agenzia.

La sentenza di appello n.2129, pronunciata a metà marzo ma depositata solo alcuni giorni fa, rimette profondamente in discussione quanto previsto dall’art 303 del Testo unico della Legislazione doganale rimodulato nel 2012. Rispetto alla versione precedente era stata ‘cancellata’ la possibilità dell’errore in buona fede e la proporzionalità della sanzione nelle dichiarazioni doganali, mentre le modifiche apportate non prevedono più l’errore in buona fede (tutti gli errori sono uguali) e non c’è proporzione nelle sanzioni. La fattispecie eclatante che Alsea ha utilizzato come ‘caso pilota’ era un errore che andava contro l’impresa che aveva pagato di più di quanto non avesse dovuto e, nonostante questo, ha ricevuto una sanzione da oltre 5mila euro che il giudice ha ora ritenuto sproporzionata, ricalcolandola.

Più nello specifico il caso riguardava le due società Italsempione e Ricarbus che hanno presentato ricorso contro un atto di irrogazione di sanzioni amministrative emesso a seguito della revisione a posteriori di dichiarazione doganale. La vicenda trae origine da un processo verbale di revisione di una bolletta doganale a seguito del quale venne accertato che la merce importata era stata dichiarata con una voce doganale diversa da quella corretta, che il prodotto era stato erroneamente classificato e che il nolo mare dichiarato nel DAU (documento amministrativo unico) era difforme da quanto fatturato. A conclusione della revisione venne accertato che per alcuni rilievi la parte risultava a credito mentre per un rilievo risultava a debito. Le ricorrenti (Italsempione e Ricarbus) chiedevano quindi alla Commissione tributaria provinciale l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni ritenendolo illegittimo in relazione all’art.303 per violazione dei principi comunitari di proporzionalità ed equivalenza.

In primo grado la Commissione provinciale ha respinto i ricorsi ritenendo di non poter annullare gli atti impugnati per mancanza di vizi propri, ritenendo tardivi i motivi presentati con memoria e considerando corretta l’applicazione dell’art. 303 TULD. Le due aziende hanno però presentato appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia gli ha dato ragione spiegando fra i motivi della decisione che “in materia di infrazioni doganali gli Stati membri (dell’UE, ndr) devono esercitare la loro competenza nel rispetto dei principi generali del diritto e in particolare del principio di proporzionalità della sanzione”. Viene poi richiamato il Decreto Legge del 24/9/2015 n. 158 che all’art.16 comma 4 dispone: “Qualora concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. Così è stato.

La sentenza conclude dicendo che “nel caso in esame appare evidente che la sanzione applicata dall’ufficio sia assolutamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa. L’art. 303 TULD (Testo unico leggi doganali), nella sua formulazione come modificata dal decreto legge 3 marzo 2012 n.16, dispone sanzioni che non corrispondono ai principi posti delle norme comunitarie. Esso va pertanto disapplicato per quanto riguarda non la applicabilità della sanzione ma per quanto riguarda il calcolo della stessa”. 

Il giudice precisa infatti che “proporzionalità significa ‘congruità allo scopo’ e pertanto, per stabilire tale proporzione, bisogna guardare ovviamente sia alla gravità della violazione, da un lato, sia alla entità della sanzione e alle modalità di sua determinazione, dall’altro. E in questo caso la sanzione, a fronte addirittura di alcuni errori commessi dalle ricorrenti a proprio danno e che indicano la mancanza di alcuna pericolosità della violazione, è di quasi il 500% dei diritti da recuperare. La sproporzione è evidente”.

Per questo la sanzione è stata rimisurata e trasformata in metà del minimo edittale previsto dallo stesso art.303 TULD. Italsempione e Ricarbus sono state difese dall’avvocato Maurizio Leo, titolare dello studio Leo Associati.

Nicola Capuzzo

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