Brexit e scambi commerciali: cosa cambierà
Riceviamo e volentieri pubblichiamo dallo studio legale tributario Armella & Associati un contributo su un tema di grande attualità per l’industria del trasporto aereo delle merci in Italia, vale a dire l’ormai imminente Brexit. Il testo che segue è a cura degli avvocati sara Armella e Massimo Monosi e cerca di illustrare in breve cosa cambierà per gli scambi commerciali fra il nostro paese e il Regno Unito. […]
Riceviamo e volentieri pubblichiamo dallo studio legale tributario Armella & Associati un contributo su un tema di grande attualità per l’industria del trasporto aereo delle merci in Italia, vale a dire l’ormai imminente Brexit. Il testo che segue è a cura degli avvocati sara Armella e Massimo Monosi e cerca di illustrare in breve cosa cambierà per gli scambi commerciali fra il nostro paese e il Regno Unito.
Dopo la bocciatura, da parte del Parlamento
britannico, dell’intesa sottoscritta da Theresa May con i partners europei e il voto sfavorevole a un’uscita “no
deal” dall’UE, il Parlamento ha approvato la mozione per rinviare la scadenza
del 29 marzo e ora spetterà all’Unione europea decidere se concedere o meno una
proroga.
In un
momento di totale incertezza, quel che è certo è che una Brexit senza accordo
causerebbe danni in tutta Europa con evidenti ripercussioni sull’applicazione di dazi doganali,
l’inclusione di nuove direttive sulla gestione delle spedizioni ed eventuali
nuove tipologie di controlli alle frontiere.
Secondo un’analisi del New York Times,
nell’ipotesi di Brexit “no deal”, il Regno Unito perderebbe fino al 9,3% del
Pil e anche gli altri paesi dell’Unione europea subirebbero delle forti
ripercussioni.
Le imprese italiane potrebbero risentire
molto di una Brexit senza accordo se si considera che nel 2017 l’export
italiano verso il Regno Unito ammontava a 23,1 miliardi di euro e che nel
periodo 2012-2017 il Regno Unito ha coperto una quota media annua di oltre il
5% dell’export italiano nel mondo.
Nell’ipotesi di Brexit senza accordo gli
scambi tra il Regno Unito e l’Unione europea, nonché gli scambi tra il Regno
Unito e gli altri Paesi con cui l’UE ha stipulato accordi, ricadrebbero sotto
le regole tariffarie del Wto,
l’Organizzazione mondiale del commercio.
In caso di Hard Brexit, il Regno Unito ha annunciato che taglierà dazi e
tariffe sull’82% dei prodotti importati dall’Unione europea e sul 92% dei
prodotti importati dai Paesi extraUE, mantenendo i dazi soltanto nelle
categorie più sensibili, come il settore automotive e quello dei prodotti
agroalimentari, come manzo, agnello, pollame e latticini. In tale ipotesi, alle
importazioni di automobili sarà invece applicato un dazio del 10%.
L’Agenzia delle dogane, in data 22 febbraio
2019, ha fornito una linea guida per le movimentazioni commerciali di prodotti
sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito, prevalentemente bevande
alcoliche, vino e birra, che subiranno una modifica delle formalità
procedurali.
Il regime temporaneo annunciato dal Regno
Unito, che dovrebbe avere validità per 12 mesi dopo l’uscita dall’Unione
europea, prevede altresì che non verranno introdotti nuovi controlli al confine
tra Irlanda ed Irlanda del Nord.
L’Agenzia delle dogane, con nota n.
19183/RU del 26 febbraio 2019, ha fornito alcune indicazioni circa le possibili
ripercussioni doganali nell’ipotesi di Hard
Brexit.
Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione
europea, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva nazionale nei
confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli
acquisti di beni da un soggetto Iva del Regno Unito, non saranno più qualificati
come cessioni o acquisti intracomunitari: l’entrata e l’uscita di merci
dall’Unione europea, da e verso il Regno Unito, costituiranno rispettivamente
«importazioni» ed «esportazioni».
Per l’introduzione nel territorio UE di
merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie
formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio «paesi terzi».
Per le merci provenienti dal Regno Unito, gli
operatori dovranno presentare una dichiarazione doganale di importazione all’Ufficio
delle Dogane del luogo in cui avviene l’importazione mentre per le esportazioni
verso il Regno Unito, occorrerà trasmettere la dichiarazione doganale di
esportazione alla Dogana del luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello
in cui le merci sono caricate o imballate per l’esportazione.
Inoltre, tutti gli operatori economici
stabiliti nel territorio doganale dell’Unione europea che intratterranno scambi
commerciali con il Regno Unito dovranno essere in possesso del c.d. codice EORI
(Economic Operator Registration and
Identification) per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la
richiesta di una decisione.
Sara Armella
Massimo Monosi
studio legale tributario Armella & Associati