Cambia il modello di lavoro nei magazzini della cargo city a Malpensa
Alla cargo city dell’aeroporto di Milano Malpensa in questo primo stralcio di 2020 sta prendendo forma un drastico cambio del modello di lavoro nei magazzini. Un trend iniziato già da alcuni mesi, che ha visto il lavoro di facchinaggio finora esternalizzato a cooperative esterne, essere sostituito da un modello dove fanno direttamente parte dell’azienda handler […]
Alla cargo city dell’aeroporto di Milano Malpensa in questo primo stralcio di 2020 sta prendendo forma un drastico cambio del modello di lavoro nei magazzini. Un trend iniziato già da alcuni mesi, che ha visto il lavoro di facchinaggio finora esternalizzato a cooperative esterne, essere sostituito da un modello dove fanno direttamente parte dell’azienda handler i lavoratori attivi nei magazzini.
Il primo a introdurre questo modello è stata Wfs che fin dal suo insediamento (nel 2018) ha optato per la scelta di non avvalersi di cooperative esterne e oggi tuti gli handler hanno dimostrato di voler andare in quella direzione.
“Finita l’epoca delle cooperative!” titolava nei giorni scorsi il sindacato dei lavoratori Cub Trasporti Malpensa dando notizia del fatto che “Beta Trans nel giugno scorso ha sostituito la coop Work-Time con la società Nnl Services, Mle dal primo gennaio ha revocato l’appalto alla coop Coros, ora anche Alha ha deciso di risolvere il contratto di appalto concesso alla coop Ncl”.
Cub Trasporti aggiunge: “Dopo anni di lotte contro l’utilizzo di cooperative spesso spurie presso il cargo di Malpensa e contro appalti molte volte non genuini, non possiamo che essere soddisfatti della decisione delle società che operano nel sedime aeroportuale di abbandonare la scelta di concedere in appalto una parte di attività con l’esclusivo scopo di ridurre diritti e salario ai lavoratori”.
Oltre all’ondata di fusioni e acquisizioni che prossimamente potrebbe interessare diverse società di handling merci attive presso la cargo city dell’aeroporto varesotto, e che quindi vogliono farsi trovare strutturate e ripulite in vista del possibile appuntamento, un’ulteriore spinta verso questo modello di lavoro nella logistica potrebbe essere arrivata anche dalle ultime novità normative appena introdotte dal Dl Fiscale.
Gli avvocati Davide Magnolia e Andrea Cuneo di Lca studio legale spiegano infatti che “il Decreto Fiscale 2020, in vigore dall’1° gennaio 2020, all’art. 17-bis, ha disposto che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano il compimento di una o più opere o servizi, attraverso contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. ‘labour intensive’) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione”.
Il giorno precedente la data di pubblicazione del Decreto Fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 108/2019 per fornire alcuni chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le nuove disposizioni si applicano anche agli appalti, subappalti e affidamenti che presentano le caratteristiche previste, pur se stipulati negli anni passati e tuttora in corso, essendo irrilevante il momento della sottoscrizione. Le nuove disposizioni sono rivolte ad alcuni particolari settori, tra cui spicca in particolare l’ambito della logistica.
Gli avvocati Magnolia e Cuneo a questo proposito aggiungono: “Il perimetro di applicazione, definito dal prevalente utilizzo di manodopera, esecuzione di opere e servizi affidati attraverso contratti di appalto o subappalto presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, ricomprende tutti quei rapporti contrattuali che caratterizzano la filiera logistica e che, di sovente, si trovano anche all’interno dei terminal portuali o aeroportuali. Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti tra l’operatore logistico e fornitori di servizi di carico e scarico, movimentazione delle merci, stoccaggio, imballaggio, etichettature, utilizzo di macchinari (gru, ralle), rimozioni e altro”.
I legali di Lca sottolineano infine che “gli operatori del settore dovranno pertanto prestare massima attenzione ai requisiti di applicazione della norma e prendere ove opportuno le iniziative necessarie modificando, anche, i relativi contratti”. Cosa che, a quanto pare, alla cargo city di Malpensa sta già avvenendo.