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Estero

Dagli USA un’importante precisazione sulla definizione di “carriage by air”

Riceviamo e pubblichiamo dal Prof. Avv. Marco Lopez de Gonzalo (Studio legale Mordiglia) un nuovo contributo inerente a una sentenza statunitense in merito alla definizione di “carriage by air” ai fini della applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999.   Una recente decisione statunitense (US Court of Appeals 11th Circuit 16 febbraio 2018, Underwriters at […]

di REDAZIONE AIR CARGO ITALY
28 Marzo 2018
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Marco-Lopez-de-Gonzalo

Riceviamo e pubblichiamo dal Prof. Avv. Marco Lopez de Gonzalo (Studio legale Mordiglia) un nuovo contributo inerente a una sentenza statunitense in merito alla definizione di “carriage by air” ai fini della applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999.

 

Una recente decisione statunitense (US Court of Appeals 11th Circuit 16 febbraio 2018, Underwriters at Lloyd’s v. Expeditors Korea) fornisce importanti chiarimenti in merito alla definizione di “carriage by air” ai fini della applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999 ed alla possibilità di includere in tale definizione anche tratti di trasporto via terra.

Expeditors Korea aveva assunto il trasporto aereo di un macchinario dalla Corea del Sud a Miami, con prosecuzione via terra fino a Orlando; tale prosecuzione venne affidata da Expeditor Korea a Forward Air. Il macchinario venne danneggiato durante la giacenza nel magazzino della Forward Air, posto al di fuori dell’aeroporto di Miami o nel corso del trasporto stradale da Miami a Orlando.

La sentenza della Corte d’Appello (che rovescia la decisione di primo grado della Corte Distrettuale) è fondata su una dettagliata analisi dell’art. 18 della Convenzione di Montreal.

Il paragrafo 1 dell’art. 18 dispone che il vettore sia responsabile per il danno al carico che si verifichi “during carriage by air” ed il successivo paragrafo 3 precisa che “carriage by air…. comprises the period during which the cargo is in the charge of the carrier”.

Il tema del trasporto con modalità diverse da quello aereo viene affrontato al paragrafo 4 dello stesso art. 18l, in forza del quale il “carriage by air”, ai fini delle disposizioni precedenti, non comprende il trasporto via terra, mare o acque interne effettuato al di fuori dell’aeroporto.

Questa esclusione ha due eccezioni, delineate nella seconda parte dello stesso paragrafo 4 e cioè (a) se non è noto in quale momento il danno si sia verificato, si presume che esso si sia verificato nel corso del trasporto aereo e (b) se il vettore, di sua iniziative e senza il consenso del mittente, sostituisce una tratta aerea, in tutto o in parte, con una tratta effettuata con altre modalità, il trasporto di considera comunque come “carriage by air”.

Il processo decisionale che il giudice deve quindi seguire è il seguente (i) chiedersi se il danno si è verificato quando il carico si trovava nella custodia del vettore; (ii) in caso affermativo, se il trasporto includeva una tratta stradale, chiedersi se trovi applicazione una delle due eccezioni sopra indicate alla regola che esclude le tratte stradali dalla definizione di “carriage by air”.

Nel caso di specie, in cui il danno si era certamente verificato nel corso di una tratta stradale al di fuori di un aeroporto ed in cui tale tratta stradale era fin dall’origine prevista dal contratto, la Convenzione di Montreal non era dunque applicabile.

Prov. Avv. Marco Lopez de Gonzalo

Studio legale Mordiglia

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