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Il vettore aereo è responsabile del fatto colposo dell’handler

Sul sito di notizie giuridiche e guide legali Studio Cataldi – Il diritto quotidiano è stato pubblicato  un interessante commento a cura dell’Avv. Eliana Messineo che commenta il recente pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica dell’handler e sui profili di responsabilità in caso di inesatta esecuzione della prestazione. Il […]

di Nicola Capuzzo
25 Ottobre 2017
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Sul sito di notizie giuridiche e guide legali Studio Cataldi – Il diritto quotidiano è stato pubblicato  un interessante commento a cura dell’Avv. Eliana Messineo che commenta il recente pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica dell’handler e sui profili di responsabilità in caso di inesatta esecuzione della prestazione.

Il caso riguardava la Ferrari, società di spedizione professionale che aveva ricevuto dal propria cliente Songa S.p.A. l’incarico di stipulare un contratto di trasporto con un vettore aereo per la spedizione di un collo contenente gioielli destinati alla Cartish S.p.A. La Ferrari aveva così sottoscritto un contratto di trasporto con il vettore aereo KLM che ha assunto l’incarico di trasportare la merce da Milano Malpensa a Città del Messico e, su indicazione dello stesso vettore aereo, aveva consegnato il collo alla società di handling Alha Airport. Quest’ ultima società, ricevuto il collo già sigillato, lo aveva custodito per una notte nel suo deposito blindato per poi consegnarlo, il mattino successivo, a una guardia giurata affinché lo scortasse sino all’aeromobile dove veniva caricato. All’arrivo all’aeroporto di destinazione, il vettore aereo accertava che i preziosi erano stati trafugati e sostituiti con un mattone. Chi è in questo caso il responsabile dell’accaduto?
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’handler è un ausiliario del vettore aereo con conseguente inesistenza di un autonomo rapporto obbligatorio tra l’handler e il destinatario delle cose trasportate. Il trasporto della merce ha inizio dal momento in cui il mittente consegna la merce all’ handler nell’ aeroporto di partenza e non quando l’handler la consegna al vettore. Ha termine quando l’handler consegna la merce al destinatario nell’aeroporto di destinazione e non quando l’handler la riceve allo sbarco dell’aeromobile.
Il vettore è dunque responsabile del fatto colposo dell’ handler in quanto si avvale della sua opera di ausiliario nell’ adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui queste erano sotto la sfera di sorveglianza dell’handler.
L’handler non risponde a titolo contrattuale non essendo parte del rapporto contrattuale nascente dal contratto di trasporto, ma risponde nei confronti del destinatario delle cose ai sensi dell’art. 2043 c.c. in solido con il vettore, per illecito extracontrattuale. In quanto ausiliario del vettore, l’ handler può beneficiare delle limitazioni di responsabilità come previsto dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal nonché della disciplina uniforme dettata in tema di decadenza dell’ azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dettata dall’art. 35 della Convenzione di Montreal.
E’ possibile leggere l’intero intervento dell’Avv. Eliana Messineo sul sito Studio Cataldi – Il diritto quotidiano

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