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L’Antitrust interviene sugli aeroporti italiani

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è intervenuta in materia di aeroporti italiani a proposito della normativa in materia di cessione di partecipazioni pubbliche di società titolari di concessioni aeroportuali. Lo ha fatto nell’ambito delle proprie attività di segnalazione e consultiva prendendo spunto dalla vicenda relativa all’acquisizione  della società Aeroporto Valerio Catullo di […]

di Nicola Capuzzo
11 Luglio 2017
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aeroporto-verona

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è intervenuta in materia di aeroporti italiani a proposito della normativa in materia di cessione di partecipazioni pubbliche di società titolari di concessioni aeroportuali.

Lo ha fatto nell’ambito delle proprie attività di segnalazione e consultiva prendendo spunto dalla vicenda relativa all’acquisizione  della società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona (titolare della gestione degli aeroporti di Verona e Brescia) da parte di SAVE (società privata di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso), per formulare alcune osservazioni relative all’impianto normativo che disciplina la cessione di partecipazioni pubbliche di società titolari di concessioni aeroportuali.

L’authority nel suo intervento richiama il Decreto Ministeriale n. 521/1997 il quale dispone che la scelta del socio privato di maggioranza di queste società concessionarie “debba avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, attivate mediante confronto concorrenziale sulla base degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533 (recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti
territoriali), che tenga conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati”.

Questa normativa settoriale è stata in passato interpretata (come avvenuto in occasione dell’operazione di acquisizione del controllo di Catullo) nel senso di consentire a un socio privato di acquisire partecipazioni, anche idonee a conferire una posizione di controllo congiunto, di società titolari di concessioni aeroportuali in assenza di procedure di gara, a condizione che il socio pubblico conservi la maggioranza numerica delle quote sociali.
“Tuttavia – spiega l’Antitrust – la normativa primaria e generale relativa alla dismissione di partecipazioni di società pubbliche, alla luce del TUSPP (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) di recente emanazione, risulta sancire inequivocabilmente l’obbligo di rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta del socio privato”.

L’articolo 5 comma 9 del nuovo Codice degli Appalti prescrive che la scelta del socio privato di società miste debba svolgersi con procedure ad evidenza pubblica, in presenza di una disposizione di legge che autorizzi la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio. Questa previsione è stata applicata dalla giurisprudenza anche all’ipotesi in cui una società mista già costituita abbia deciso di aprire il proprio capitale all’apporto di un nuovo socio privato operativo o industriale attraverso un’operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale, cosicché risulti modificato l’assetto soggettivo originario della gestione. Ciò al fine di impedire che un privato possa acquisire l’affidamento di un servizio pubblico senza il previo esperimento di un confronto concorrenziale.

L’authority presieduta da Giovanni Pitruzzella conclude quindi sottolineando che, “la normativa settoriale – la quale disciplina esclusivamente la cessione ai privati di partecipazioni di maggioranza o che, comunque, non comportano la perdita della maggioranza pubblica – non possa considerarsi idonea a legittimare modalità di cessione delle partecipazioni di minoranza non conformi alla normativa generale e di rango primario. Il TUSPP, infatti, obbliga chiaramente ad individuare il socio privato mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, a maggior ragione nei casi in cui la quota ceduta, ancorché di minoranza, possa configurarsi come una partecipazione di controllo.
L’Autorità, al fine di mantenere sufficienti incentivi all’efficienza e alla competitività anche nell’ambito di un processo di concentrazione della gestione degli scali, ha già in passato evidenziato la necessità di garantire il più elevato livello di concorrenza possibile tra le imprese private nella fase di accesso al mercato, auspicando che la riorganizzazione settoriale si realizzi attraverso un’effettiva apertura alla concorrenza nella gestione degli aeroporti – ancora caratterizzati da un’eccessiva rappresentanza pubblica (locale) nel capitale sociale – a soggetti privati”.

Secondo l’Antitrust, pertanto, sotto il profilo della concorrenza per il mercato l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica è preferibile alla trattativa privata ai fini dell’individuazione del partner più adeguato a collaborare con il socio pubblico alla gestione di società titolari di concessioni aeroportuali.

Leggi qui il Bollettino settimanale n.26/2017 dell’AGCM

 

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