Meno di 20 giorni all’entrata in vigore dei dazi Ue sui piccoli pacchi
Dallo Studio Armella un chiarimento sulle regole applicative del contributo
L’entrata in vigore del dazio da 3 euro stabilito dall’Unione Europea per le importazioni di pacchi low cost si avvicina, e Bruxelles si sta quindi preparando a questa scadenza.
La misura, che come noto scatterà dal 1 luglio 2026, prevede l’abolizione della franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro. In vista di questa data, già lo scorso 3 giugno la Direzione Taxud della Commissione europea aveva reso noti i propri orientamenti per la sua applicazione. Nei giorni scorsi è quindi arrivato, con il Reg. UE 2026/1200, l’aggiornamento al regolamento di esecuzione del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 2447/2015).
Come riassume una nota dello Studio Armella e Associati, l’Unione Europea dirà addio alla soglia de minimis, che consentiva l’esenzione dai dazi per le spedizioni sotto ai 150 euro (Reg. UE 2026/382).
Il superamento della franchigia sarà graduale. Dal 1° luglio scatterà infatti il regime transitorio, durante il quale si applicherà una tariffa unica di 3 euro su ogni articolo importato nell’Unione europea. A beneficiare del regime semplificato saranno le spedizioni postali e le merci che provengono da venditori extra-UE registrati presso lo sportello unico per le importazioni del blocco ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Ioss). Gli operatori non registrati dovranno invece applicare i dazi previsti dalla Taric, che variano in base alla tipologia di bene importato.
Grazie al nuovo regime semplificato, da luglio 2026 a luglio 2028 si applicherà una tariffa fissa di 3 euro per ogni articolo, a prescindere dall’origine doganale dei prodotti. Di conseguenza, acquistando più pezzi dello stesso prodotto, la tariffa resterà a 3 euro indipendentemente dal numero di capi. L’import aumenta invece in caso di import di articoli differenti, classificati con diverse voci doganali.
Per assicurare una corretta applicazione del dazio di 3 euro, la Commissione ha introdotto una nuova definizione di “articolo”, chiarendo che la dichiarazione doganale si considera “separata”, ogni volta che riguardi due o più articoli di merce.
Sono previste, inoltre, nuove disposizioni volte a evitare che la merce sia raggruppata in un’unica unità, attraverso lo strumento della dichiarazione semplificata (art. 177 Cdu). Anche in questo caso, deve essere garantita l’applicazione del dazio di 3 euro su ogni singola categoria di prodotto importato.
Da notare che per la Commissione europea il nuovo dazio dovrà essere applicato anche quando la merce è importata “alla rinfusa” o è destinata a un deposito doganale, prima di essere immessa in libera pratica.
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