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“Antisindacale” secondo i giudici il comportamento di Mle contro gli scioperi Cub

La sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio ha giudicato antisindacale il comportamento tenuto da Mle (Malpensa Logistica Europa) in occasione di due scioperi indetti dalla Cub Trasporti di Malpensa – Linate, condannando la società parte del gruppo BCube. Era stata proprio la sigla sindacale a rivolgersi alla magistratura presentando un ricorso in cui stigmatizzava […]

di Nicola Capuzzo
2 Febbraio 2022
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La sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio ha giudicato antisindacale il comportamento tenuto da Mle (Malpensa Logistica Europa) in occasione di due scioperi indetti dalla Cub Trasporti di Malpensa – Linate, condannando la società parte del gruppo BCube.

Era stata proprio la sigla sindacale a rivolgersi alla magistratura presentando un ricorso in cui stigmatizzava le azioni tenute da Mle durante due giornate di astensione dal lavoro che erano state proclamate nei giorni del 6 luglio e del 24 settembre scorsi.

Secondo quanto denunciato dalla Cub, la società aveva esteso il numero dei ‘comandati’, cioè degli addetti tenuti comunque a lavorare per garantire i servizi pubblici essenziali, delle due giornate, andando a coprire anche attività che non rientravano in questa casistica (e fissandone il numero rispettivamente in 92 e 106 lavoratori anziché 21), senza avere inoltre preventivamente sentito il sindacato secondo i termini stabiliti dalla legge.

Nella sentenza, che porta la firma della giudice Francesca La Russa, il Tribunale ha dato ragione alla Cub ricordando come “i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare” debbano essere determinati “sentite le organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione”. Mle, secondo la ricostruzione, non aveva invece invitato il sindacato a un incontro, né gli aveva inviato una comunicazione con il numero e il nome dei comandati, provvedendo solo ad affiggere una comunicazione sulla bacheca aziendale.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato come la società non avesse provveduto a comandare “solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all’erogazione dei servizi minimi” e al riguardo ha chiarito che nel caso del settore del cargo aereo questi siano da individuare nella movimentazione di “merci deperibili, medicinali, animali vivi e altre merci di prima necessità, come individuate dalle competenti autorità e necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili per il servizio di trasporto, con rotazione dei lavoratori da comandare”.

Nel pronunciamento, la sezione Lavoro della corte di Busto Arsizio oltre a ritenere che vi sia stato il sussistere di un comportamento antisindacale ha anche riscontrato nel ricorso il requisito dell’attualità “considerato il comportamento reiterato e intenzionale di limitazione del diritto di sciopero in occasione degli scioperi indetti dal sindacato ricorrente” e il  “perdurare degli effetti dello stesso, volti ad ostacolare illegittimamente il diritto di sciopero”, che si sono “riverberati anche su ulteriori due scioperi”, quelli dell’11 ottobre e del 26 novembre 2021.

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