• Chi siamo
  • Perchè
  • Contatti
  • Pubblicità
  • Alocin Media
    • Shipping Italy
    • Supply Chain Italy
    • Super Yacht 24
    • Alocin Media Corporate
Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia

Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia

logo AIR CARGO ITALY
  • Home
  • Italia
  • Estero
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Fornitori & Servizi
  • Italia
  • Estero
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Legale
  • Alocin Media
    • Shipping Italy
    • Supply Chain Italy
    • Super Yacht 24
    • Alocin Media Corporate
Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia

Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia

Italia

Rappresentante doganale responsabile in solido con l’importatore extra-UE

Contributo a cura di avv. Lorenzo Ugolini * * LCA Studio legale   Il rappresentante doganale è sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in Ue L’Agenzia delle dogane, con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40 ha previsto che gli operatori non stabiliti nell’Unione europea possono importare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale […]

di Nicola Capuzzo
15 Dicembre 2021
Stampa
Dogane controlli pallet aerei

Contributo a cura di avv. Lorenzo Ugolini *

* LCA Studio legale

 

Il rappresentante doganale è sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in Ue

L’Agenzia delle dogane, con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40 ha previsto che gli operatori non stabiliti nell’Unione europea possono importare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta.

I rappresentanti fiscali ai fini IVA, pertanto, non possono più legittimamente presentare dichiarazioni doganali né gli spedizionieri possono operare in rappresentanza diretta.

Il dichiarante, infatti, ai sensi dell’art. 170, par. 2, CDU, deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea, circostanza che non si verifica in presenza di rappresentanti fiscali di società extra-Ue.

Al riguardo, la Commissione europea, in una risposta relativa a questioni procedurali connesse alla c.d. Brexit, aveva precisato che se l’operatore non è stabilito in uno Stato membro dell’UE, può comunque ottenere un numero EORI dallo Stato membro dell’UE in cui effettua per la prima volta le formalità doganali. Per la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione, tuttavia, è necessario essere stabiliti nell’UE, con conseguente obbligo di nominare un rappresentante che possa espletare le operazioni doganali per conto dell’operatore extra-Ue.

A seguito di tale conclusione, l’Agenzia delle dogane, con la circolare 40/2021, ha affermato che un soggetto non stabilito, essendo privo del requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito.

Il soggetto extra-Ue deve, pertanto, utilizzare lo schema della rappresentanza indiretta: in tal caso, infatti, il rappresentante in dogana, agendo in nome proprio, dispone del requisito dello stabilimento nell’Unione europea.

L’importatore, anche se non stabilito, deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI a cui deve essere collegata la partita IVA del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro (es. Italia) nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.

Di conseguenza, il rappresentante fiscale, pertanto, non è legittimato a presentare la dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito, ma la sua partita IVA deve comparire nel campo 44 del DAU.

In altri termini, il soggetto extra-UE può presentare la dichiarazione doganale, ma solo avvalendosi “di un rappresentante doganale stabilito in UE (art. 18 CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante”.

Si impone, così, allo spedizioniere doganale di operare in rappresentanza indiretta, e, per l’effetto, di assumere la responsabilità solidale con l’importatore estero in caso di contestazioni dell’Ufficio in ordine agli elementi dell’obbligazione doganale (classifica, valore, origine delle merci importate).

È pertanto opportuno che gli spedizionieri che opereranno in rappresentanza indiretta di soggetti extra-Ue procedano a un’attenta revisione dei contratti di mandato, al fine di prevedere specifiche clausole a tutela del dichiarante, debitore d’imposta pur non essendo proprietario della merce.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI AIR CARGO ITALY

Attenzione: errori di compilazione
Indirizzo email non valido
Indirizzo email già iscritto
Occorre accettare il consenso
Errore durante l'iscrizione
Iscrizione effettuata
Argomento
Tutte le notizie
Airbus 330-200F
“Il peggio potrebbe essere passato” per i noli del cargo aereo
Ad aprile domanda in aumento del 2%, ma secondo Xeneta è finita la crescita dell’e-commerce b2c
  • aprile 2026
  • cargo aereo
  • Xeneta
3
Ricerche & Studi
4 Maggio 2026
One Air
Giù (-4,8%) le spedizioni aeree a marzo, ma “la domanda appare solida”
Mentre i volumi delle compagnie mediorientali sono scesi del 54,3%, quelli europei nel mese hanno riscontrato un aumento del 2,2%
  • 2026
  • Iata marzo
  • spedizioni aeree globali marzo 2026
1
Ricerche & Studi
29 Aprile 2026
ANAMA – 8° Convegno Oss. Cargo Aereo e Quality Award Italy – 21 aprile 2026-20260422T084516Z-3-001 (53)
Da Malpensa l’intelligenza artificiale muove i primi passi nel cargo aereo italiano
"Facciamo squadra" è l'appello che arriva dal Cluster cargo aereo mentre l'automazione in magazzino e in piazzale si affacciano insieme…
  • AI
  • Anama
  • cargo aereo
  • intelligenza artificiale
  • Italia
  • Malpensa
4
Ricerche & Studi
22 Aprile 2026
Emirates volo passeggeri
Cargo aereo europeo giù del 5% a marzo
WorldAcd rileva una flessione globale media nel mese del 4%, proseguita anche nella prima settimana di aprile
  • Mesa
  • spedizioni aeree globali marzo 2026
  • WorldACD
1
Ricerche & Studi
16 Aprile 2026
One Air
“Fiducia e collaborazione” tra operatori del cargo aereo nonostante il conflitto
Lo rileva Xeneta, segnalando parallelamente un maggior ricorso della clientela a contratti di massimo tre mesi di durata
  • guerra
  • spedizioni aeree
  • Xeneta
2
Ricerche & Studi
3 Aprile 2026
Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia
  • Home
  • Italia
  • Estero
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Fornitori & Servizi

© AIR CARGO ITALY (Riproduzione riservata – All rights reserved)
Testata iscritta nel registro stampa del Tribunale di Genova n.608/2020 edita da Alocin Media Srl
Direttore responsabile: Nicola Capuzzo

  • Informativa Cookie
  • Informativa Privacy
  • P. IVA: 02499470991
Credits: Edinet s.r.l. - Pietra Ligure (SV)