Fiata invoca il rinvio a ottobre delle modifiche alla Direct air waybill framework)
Gli spedizionieri chiedono che possa essere correttamente completato il processo di revisione delle nuove norme

Fiata ha fatto sapere di avere richiesto una moratoria sull’entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo della Direct Air Waybill (Dawb), scattata ieri 1 luglio 2026 secondo quanto stabilito dalla Iata Cargo Agency Conference, chiedendone il rinvio al 1 ottobre 2026. Secondo l’associazione, che riunisce gli spedizionieri a livello globale, il processo di revisione di queste modifiche non è stato rispettato, vanificando in sostanza l’utilità dell’istituto.
Al centro della richiesta c’è un particolare tipo di lettera di trasporto aereo.
Come noto, le spedizioni aeree sono solitamente sono gestite tramite l’emissione di una lettera di trasporto (Awb – Air Waybill) di tipo House Air Waybill (Hawb) tra spedizioniere e caricatore, e di una Master Air Waybill (Mawb) tra lo spedizioniere e la compagnia aerea tramite una Master Air Waybill (Mawb), quindi con la creazione di due rapporti contrattuali distinti. In alcuni casi, sono utilizzate tuttavia le Direct Air Waybills (Dawb), in cui il contratto sussiste direttamente tra caricatore e vettore, con lo spedizioniere che figura solo nelle vesti di agente. La formula è spesso impiegata, su richiesta dei caricatori che preferiscono un rapporto diretto con la compagnia, per l’invio di merci a elevato valore, deperibili, pericolose, o per spedizioni documentali.
Le modifiche alla Dawb adottate da Iata vanno a modificare queste relazioni, in sintesi richiedendo allo spedizioniere-agente di entrare in un accordo bilaterale con la compagnia, e quindi di assumersi responsabilità dirette nei suoi confronti.
Variazioni che, secondo Fiata, sollevano criticità e dubbi rispetto alla certezza del diritto, alla loro attuazione operativa e alla coerenza tra responsabilità legale, ruolo contrattuale, controllo operativo e rischio assicurabile. Preoccupazioni in particolare sono emerse da parte degli spedizionieri rispetto al possibile impatto sui rapporti commerciali già esistenti, sugli squilibri nei poteri negoziali, e rispetto al fatto che possano essere imposte condizioni commercialmente non praticabili. Ma perplessità sono state manifestate anche da alcuni caricatori, che ritengono utili le Dawb nella veste attuale nei casi in cui necessitino di instaurare un rapporto diretto con la compagnia aerea, per ragioni di certezza commerciale, per esigenze verso le banche o di controllo sulle merci.
Sulla introduzione di queste variazioni Fiata, che già aveva manifestato i propri dubbi, ha ora chiesto un rinvio ritenendo che il processo formale di revisione – data l’entrata in vigore delle misure al 1 luglio a seguito di “procedura accelerata” – non sia stato rispettato. L’associazione, che continua a invocare una revisione correttamente svolta, ha inoltre scritto alle compagnie aeree di tutto il mondo chiedendo “chiarimenti urgenti” rispetto alla loro intenzione di applicare o meno le modifiche e alle modalità con cui intendono farlo.
I riscontri ottenuti fino qui mostrerebbero che l’attuazione potrà variare da una compagnia aerea all’altra, con alcuni vettori che non intenderebbero applicare il nuovo quadro normativo a partire dal 1° luglio.
“Il meccanismo di revisione esiste per una ragione fondamentale: garantire che modifiche significative, destinate a incidere sui diritti, sulle responsabilità e sulle obbligazioni di tutti gli operatori coinvolti nel mercato – compresi spedizionieri, mittenti e compagnie aeree – siano adeguatamente valutate prima della loro entrata in vigore”, ha dichiarato il Direttore Generale di Fiata, Stéphane Graber. “Questa fondamentale garanzia procedurale non è stata rispettata prima della data prevista per l’attuazione delle modifiche. In assenza di una revisione sostanziale, le compagnie aeree dovrebbero garantire la massima trasparenza riguardo al quadro contrattuale che intendono applicare a partire dal 1° luglio. Non è ragionevole aspettarsi che gli spedizionieri assumano nuovi e rilevanti obblighi contrattuali o responsabilità che esulano dalle loro funzioni, senza certezza giuridica né un’adeguata possibilità di valutare le conseguenze operative e assicurative che ne derivano”.
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